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Territorio

Cava Pontrelli, troppi gli interrogativi che si pongono sulla questione

Enzo Colonna deposita un'interpellanza urgente. Sul caso, anche Giacinto Forte

"Su Cava Pontrelli, nonostante gli anni trascorsi, la situazione giuridica e amministrativa si presenta confusa, ambigua e contraddittoria". Sono le parole del consigliere comunale Enzo Colonna (Aria Fresca) che oggi ha depositato presso gli uffici comunali un'interpellanza urgente indirizzata al sindaco Stacca relativamente alla questione "Cava". Troppi sono gli interrogativi che si pongono spontaneamente di fronte ad una matassa che in quattordici anni ancora risulta non sbrogliata. "Basta chiacchiere interessate" è la freddura inviata a chi da tempo non pone in essere iniziative volte alla risoluzione del caso. Appresa la notizia della stima della determinazione dell'indennità di esproprio (500mila euro), il consigliere esorta "il Comune di Altamura (possibilmente assieme alla Regione Puglia e alla Provincia di Bari) ad attivarsi per espropriare l'area ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio" – nel Box Approfondimenti la citazione dell'articolo.

Punto di partenza per il consigliere è la smentita (qui riportata) da parte del sovrintendente Luigi La Rocca della notizia diffusa dall'associazione Spiragli che vedeva la Soprintendenza in diritto ad occupare per due anni il sito "Pontrelli".

Di qui gli interrogativi: "La paleosuperficie non era già un bene inserito nell'elenco dei Beni Demaniali, quindi già nella disponibilità giuridica di Ministero e Soprintendenza o di qualsiasi altro Ente locale si fosse fatto avanti per assicurarne la salvaguardia e la valorizzazione? Se – come si è sempre sostenuto e ufficialmente dichiarato – la paleosuperficie (con le sue migliaia di orme) è già un Bene demaniale, cosa ha sinora impedito a Stato, Regione, Comune, di intervenire per la sua messa in sicurezza e la sua salvaguardia? Se invece così non dovesse essere – smentendo quando affermato a livello nazionale e regionale da autorevoli rappresentanti delle istituzioni – e quindi, in realtà, quel Bene (la paleosuperficie) è ancora, incomprensibilmente, di proprietà privata, cosa e chi ha impedito che venisse data esecuzione al decreto ministeriale del 7 dicembre 2000 con cui "il Ministero formulava la declaratoria per l'immissione della paleosuperficie tra i beni del demanio"? Se così dovesse essere, cioè non siamo al cospetto di un Bene demaniale, è stato adottato un provvedimento o un decreto del Ministero che legittima ad occupare la proprietà privata? Se così dovesse essere, come è possibile avviare interventi (dopo quasi quindici anni ora urgenti) con soldi pubblici su una proprietà privata, smentendo quanto autorevoli esponenti delle istituzioni statali e regionali hanno sempre sostenuto (l'impossibilità di dedicare risorse pubbliche ad un bene di proprietà privata)? Non è più opportuno, doveroso, definire, prima e rapidamente, la procedura di esproprio? L'amministrazione comunale, in merito alla procedura espropriativa, quali iniziative di sollecitazione ha posto in essere dando seguito agli impegni assunti in più occasioni, anche in consiglio comunale? E ancora: se la paleosuperficie non è un Bene demaniale e quindi siamo al cospetto di una proprietà vincolata ma ancora privata, com'è possibile che nessuno in questi anni abbia provveduto – come pure in più occasioni ipotizzato (ad esempio, anche durante una discussione in consiglio di qualche mese fa) – ad ordinare al proprietario "gli interventi necessari per assicurare la conservazione" del Bene ai sensi degli artt. 32-34 del Codice dei beni culturali e del paesaggio?".

E ancora, sulla questione, si esprime anche il consigliere regionale Giacinto Forte: "Apprendo dal giornale on line "Altamuralife", che ci sarebbero importanti novità in relazione alla complicata vicenda della Cava dei Dinosauri". Il riferimento è alle dichiarazioni del sovrintendente La Rocca di fronte alla notizia diffusa su un presunto diritto ad occupare la Cava per due anni da parte della Sovrintendenza.

"Questa querelle, continua Forte - riapre una ferita che stenta a rimarginarsi. È necessario che l'iter della procedura d'esproprio avviato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, abbia una rapida conclusione, dopo la stima effettuata, scongiurando un pericoloso contenzioso con la proprietà. Nel mentre non si predispone ancora un progetto per la tutela e il recupero della paleosuperficie. […] Sarebbe opportuno che enti territoriali, Parco dell'Alta Murgia ed altre realtà che ne abbiano interesse, reperissero i fondi per il pagamento del indennizzo spettante alla proprietà della Cava".




Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio

Art. 32. Interventi conservativi imposti
1. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 33. Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto presentato è trasmesso dalla soprintendenza al comune e alla città metropolitana, che possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
(comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008)
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza, il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.

Art. 34. Oneri per gli interventi conservativi imposti
1. Gli oneri per gli interventi su beni culturali, imposti o eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a carico del proprietario, possessore o detentore. Tuttavia, se gli interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere in tutto o in parte alla relativa spesa. In tal caso, determina l'ammontare dell'onere che intende sostenere e ne dà comunicazione all'interessato.
2. Se le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario, possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
3. Per le spese degli interventi sostenute direttamente, il Ministero determina la somma da porre a carico del proprietario, possessore o detentore, e ne cura il recupero nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato

art. 95, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio: «Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell'esproprio e rimette gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento».
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