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Vendita di alcolici a minori, nuova legge

Sanzioni da 250 a 1000 euro per chi vende a minorenni. Nuove norme anche per prodotti freschi

Vendita di alcolici a minorenni. Il decreto è diventato legge. È la L. n. 189/2012 che ora regola e promuove un più alto livello di tutela della salute. La nuova norma stabilisce l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque venda o somministri bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta, oltre alla sanzione raddoppiata, c'è la sospensione dell'attività per tre mesi. I titolari di bar o di negozi e supermercati hanno l'obbligo di chiedere al giovane acquirente, l'esibizione di un documento di identità.

La legge, inoltre, riguarda anche la vendita di prodotti freschi. È stabilito l'obbligo, per chi vende pesce fresco, latte crudo o crema cruda, di informare il consumatore finale in merito alle corrette condizioni di impiego degli alimenti tramite un cartello posto in modo visibile.

A tale proposito persiste l'obbligo della formazione del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, imposto dal cosiddetto "Pacchetto igiene", che ha previsto il corso di formazione obbligatorio di 4 ore in sostituzione del "libretto sanitario" per gli operatori del settore alimentare, che può rilasciare un'associazione di categoria. La Confesercenti di Altamura si rende disponibile ad ogni chiarificazione in merito.
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