Caldo: in Puglia vietato lavorare quando è alto il rischio per la salute
Ordinanza del presidente Decaro
sabato 30 maggio 2026
20.00
Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente per prevenire i rischi sanitari derivanti dall'esposizione prolungata a temperature elevate e radiazione solare durante gli eventi climatici estremi, sempre più frequenti e intensi, connessi ai cambiamenti climatici, attraverso misure organizzative e preventive finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
"Abbiamo anticipato quest'anno l'ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il presidente Decaro - perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto".
L'ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR, con particolare riferimento ai lavoratori impegnati in attività outdoor o in ambienti termici severi caratterizzati da elevato impegno fisico.
Le disposizioni si applicano, in particolare, ai lavoratori operanti:
• nel settore agricolo e forestale;
• nel settore florovivaistico;
• nelle serre e nei tunnel agricoli;
• nelle cave;
• nei cantieri edili e stradali;
• nelle attività di logistica urbana e consegna svolte all'aperto mediante velocipedi, ciclomotori o altri mezzi di mobilità individuale (es. i cd. "riders");
• in ulteriori attività svolte all'aperto caratterizzate da esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.
L'ordinanza è finalizzata a ridurre il verificarsi di malori, infortuni e patologie correlate allo stress termico, promuovendo modelli organizzativi del lavoro compatibili con la tutela della salute, la prevenzione e l'adattamento climatico.
Il dispositivo ha valore su tutto il territorio regionale relativamente alle attività lavorative svolte in ambienti outdoor o in ambienti confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe, caratterizzati da esposizione diretta o indiretta a carico termico elevato, con particolare riferimento alle attività ad elevato dispendio energetico fisico.
In particolare, le disposizioni si applicano:
1. alle attività agricole e forestali svolte all'aperto, con particolare riferimento:
a) alla raccolta manuale o meccanizzata di prodotti agricoli stagionali;
b) alle lavorazioni in campo;
c) alla movimentazione manuale o meccanizzata di merci e materiali;
d) alle attività caratterizzate da elevato impegno fisico e limitata disponibilità di aree ombreggiate;
2. alle attività svolte all'aperto nelle cave e nei cantieri edili, ivi compresi i cantieri stradali e mobili;
3. alle attività agricole e florovivaistiche svolte in serre, tunnel agricoli o altri ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguato raffrescamento naturale o artificiale nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe; alle ulteriori attività lavorative svolte all'aperto che comportino esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.
Ai fini dell'ordinanza, sono considerati ambienti termici severi gli ambienti nei quali condizioni climatiche, temperatura, umidità, ventilazione o irraggiamento solare possano determinare un rischio rilevante per la salute e sicurezza dei lavoratori.
È fatto quindi divieto di svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a "lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa", fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".
Il monitoraggio e la consultazione delle mappe devono essere effettuati quotidianamente tramite il portale ufficiale www.worklimate.it prima dell'avvio delle attività lavorative. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e di adozione delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro o suo delegato:
a) rimodula gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;
b) assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;
c) riduce, ove possibile, l'impegno fisico richiesto ai lavoratori e promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte;
d) fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi rispetto all'esposizione solare e al calore, compatibilmente con le lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;
e) garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dallo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e materiali multilingue;
f) promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori ("sistema del compagno") finalizzati all'identificazione precoce di situazioni di malessere correlate al calore;
g) adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
Nella valutazione e nella gestione del rischio da stress termico, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente e nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presta particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti al rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale, linguistica o abitativa.
In particolare, devono essere considerate situazioni di maggiore vulnerabilità: • età avanzata; • gravidanza; • patologie croniche; • assunzione di trattamenti farmacologici che aumentino la suscettibilità allo stress termico; • condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa suscettibili di incidere sulla prevenzione e gestione del rischio da calore.
Nel corso della sorveglianza sanitaria, il medico competente può esprimere prescrizioni o limitazioni temporanee connesse all'esposizione al calore e al microclima severo. In presenza di prescrizioni o limitazioni formulate dal medico competente, il datore di lavoro adotta misure organizzative compatibili con le condizioni del lavoratore, incluse, ove necessario: • la rimodulazione degli orari di lavoro; • l'assegnazione a mansioni compatibili; • la riduzione dell'esposizione alle attività maggiormente esposte al rischio termico; • l'esclusione temporanea dalle lavorazioni in condizioni di esposizione severa al calore.
L'ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al 15 settembre 2026. La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
"Abbiamo anticipato quest'anno l'ordinanza così come ne abbiamo prorogato la validità fino al mese di settembre – spiega il presidente Decaro - perché ormai i cambiamenti climatici ci hanno abituato a temperature torride e a fenomeni estremi che in casi di esposizioni prolungate possono determinare anche un pericolo per la salute. Questo provvedimento intende essere innanzitutto una tutela per i lavoratori più esposti e un incentivo a mettere in campo nuovi modelli organizzativi di lavoro che garantiscano la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori senza creare danni alle attività. La salute delle persone è un diritto assoluto che intendiamo mettere al primo posto".
L'ordinanza è stata adottata sulla base delle evidenze epidemiologiche e scientifiche disponibili in materia di stress termico ambientale e delle previsioni meteoclimatiche fornite dal sistema Worklimate, sviluppato da INAIL e CNR, con particolare riferimento ai lavoratori impegnati in attività outdoor o in ambienti termici severi caratterizzati da elevato impegno fisico.
Le disposizioni si applicano, in particolare, ai lavoratori operanti:
• nel settore agricolo e forestale;
• nel settore florovivaistico;
• nelle serre e nei tunnel agricoli;
• nelle cave;
• nei cantieri edili e stradali;
• nelle attività di logistica urbana e consegna svolte all'aperto mediante velocipedi, ciclomotori o altri mezzi di mobilità individuale (es. i cd. "riders");
• in ulteriori attività svolte all'aperto caratterizzate da esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.
L'ordinanza è finalizzata a ridurre il verificarsi di malori, infortuni e patologie correlate allo stress termico, promuovendo modelli organizzativi del lavoro compatibili con la tutela della salute, la prevenzione e l'adattamento climatico.
Il dispositivo ha valore su tutto il territorio regionale relativamente alle attività lavorative svolte in ambienti outdoor o in ambienti confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe, caratterizzati da esposizione diretta o indiretta a carico termico elevato, con particolare riferimento alle attività ad elevato dispendio energetico fisico.
In particolare, le disposizioni si applicano:
1. alle attività agricole e forestali svolte all'aperto, con particolare riferimento:
a) alla raccolta manuale o meccanizzata di prodotti agricoli stagionali;
b) alle lavorazioni in campo;
c) alla movimentazione manuale o meccanizzata di merci e materiali;
d) alle attività caratterizzate da elevato impegno fisico e limitata disponibilità di aree ombreggiate;
2. alle attività svolte all'aperto nelle cave e nei cantieri edili, ivi compresi i cantieri stradali e mobili;
3. alle attività agricole e florovivaistiche svolte in serre, tunnel agricoli o altri ambienti confinati o semi-confinati privi di adeguato raffrescamento naturale o artificiale nei quali si determinino condizioni microclimatiche severe; alle ulteriori attività lavorative svolte all'aperto che comportino esposizione prolungata al sole e significativo impegno fisico.
Ai fini dell'ordinanza, sono considerati ambienti termici severi gli ambienti nei quali condizioni climatiche, temperatura, umidità, ventilazione o irraggiamento solare possano determinare un rischio rilevante per la salute e sicurezza dei lavoratori.
È fatto quindi divieto di svolgere attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole o di esposizione a condizioni microclimatiche severe, nella fascia oraria dalle ore 12:30 alle ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa Worklimate riferita a "lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa", fascia oraria delle ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO".
Il monitoraggio e la consultazione delle mappe devono essere effettuati quotidianamente tramite il portale ufficiale www.worklimate.it prima dell'avvio delle attività lavorative. Restano fermi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di valutazione del rischio microclimatico e di adozione delle misure necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro o suo delegato:
a) rimodula gli orari di lavoro, privilegiando lo svolgimento delle attività nelle fasce orarie meno esposte al rischio termico;
b) assicura pause di recupero in aree ombreggiate o adeguatamente raffrescate, con disponibilità continua di acqua potabile fresca;
c) riduce, ove possibile, l'impegno fisico richiesto ai lavoratori e promuove sistemi di rotazione del personale nelle attività maggiormente esposte;
d) fornisce idonei dispositivi e indumenti traspiranti o protettivi rispetto all'esposizione solare e al calore, compatibilmente con le lavorazioni svolte e con i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente;
e) garantisce adeguata informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dallo stress termico, sui sintomi precoci del colpo di calore e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche mediante strumenti e materiali multilingue;
f) promuove sistemi di sorveglianza reciproca tra lavoratori ("sistema del compagno") finalizzati all'identificazione precoce di situazioni di malessere correlate al calore;
g) adotta specifiche misure organizzative a tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili individuati dal medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.
Nella valutazione e nella gestione del rischio da stress termico, il datore di lavoro, per il tramite del medico competente e nell'ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presta particolare attenzione ai lavoratori maggiormente esposti al rischio per condizioni sanitarie, fisiologiche o di fragilità sociale, linguistica o abitativa.
In particolare, devono essere considerate situazioni di maggiore vulnerabilità: • età avanzata; • gravidanza; • patologie croniche; • assunzione di trattamenti farmacologici che aumentino la suscettibilità allo stress termico; • condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa suscettibili di incidere sulla prevenzione e gestione del rischio da calore.
Nel corso della sorveglianza sanitaria, il medico competente può esprimere prescrizioni o limitazioni temporanee connesse all'esposizione al calore e al microclima severo. In presenza di prescrizioni o limitazioni formulate dal medico competente, il datore di lavoro adotta misure organizzative compatibili con le condizioni del lavoratore, incluse, ove necessario: • la rimodulazione degli orari di lavoro; • l'assegnazione a mansioni compatibili; • la riduzione dell'esposizione alle attività maggiormente esposte al rischio termico; • l'esclusione temporanea dalle lavorazioni in condizioni di esposizione severa al calore.
L'ordinanza ha efficacia immediata e resta valida fino al 15 settembre 2026. La violazione delle disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.