Enzo Colonna
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Territorio

Regolamento edilizio tipo: necessario chiarire regime transitorio

Interrogazione di Enzo Colonna

In questi giorni sto ricevendo molteplici segnalazioni, soprattutto da dirigenti e funzionari comunali oltre che da tecnici e privati cittadini, riguardanti la corretta applicazione della disciplina regionale prevista in materia di Regolamento Edilizio Tipo (RET).

Come si ricorderà, con la deliberazione di Giunta regionale n. 554 approvata lo scorso 11 aprile, la Regione Puglia, in esecuzione dell'Intesa sottoscritta nell'ottobre 2016 dalla Conferenza Unificata, ha recepito il Regolamento Edilizio Tipo e le Definizioni Uniformi introdotte al fine di semplificare e omogeneizzare, su tutto il territorio nazionale, norme, definizioni e adempimenti in materia edilizia. A seguito di quel provvedimento, però, onde evitare che si creasse grande confusione soprattutto presso gli uffici tecnici comunali nella gestione delle pratiche avviate o in corso di istruttoria, la Giunta, con un successivo intervento (deliberazione n. 648 del 4 maggio 2017), definì un regime transitorio prevedendo che fosse possibile "presentare pratiche edilizie conformi alle norme comunali vigenti entro il 25.luglio 2017".
Negli stessi giorni, il Consiglio regionale, concludeva l'iter di approvazione di una legge finalizzata a disciplinare procedimento e tempi di adeguamento della regolamentazione edilizia e urbanistica comunale al nuovo quadro normativo di riferimento. In particolare, la legge prevede il termine di 180 giorni dalla sua entrata in vigore per l'adeguamento, da parte dei Comuni, dei rispettivi regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo. Decorso infruttuosamente tale termine, il regolamento edilizio comunale non adeguato cessa di avere effetti per le parti incompatibili con il RET. Pertanto, sino al 15 novembre 2017 i regolamenti edilizi comunali, ove non adeguati, continuano comunque ad essere validi ed efficaci. Ne consegue che, come previsto dalla norma transitoria contenuta all'art. 3 della suindicata legge regionale, tutte le pratiche edilizie depositate o presentate entro tale data saranno istruite e definite applicando la regolamentazione comunale previgente.

A questo proposito, però, pur essendo chiaro che la legge regionale prevale su un provvedimento amministrativo (qual è una deliberazione di giunta), in molti hanno rilevato l'incongruenza tra quanto dispone la deliberazione della Giunta regionale n. 648/2017 (che limita alle "pratiche edilizie" presentate entro il 25 luglio l'applicazione delle vecchie regolamentazioni comunali) e quanto disciplinato dalla legge regionale che invece prevede il termine di 180 giorni per l'adeguamento dei regolamenti comunali al nuovo Regolamento Edilizio Tipo, con la conseguenza che, sino a tale momento, tutte "le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia" (art. 3 della legge regionale n. 11/2017).

Dell'esigenza di un rapido chiarimento a livello regionale che dia certezza a tutti gli operatori del settore ho interessato stamane il nuovo Assessore all'Urbanistica, Alfonso Pisicchio. È indispensabile chiarire in via definitiva ogni dubbio in ordine all'applicazione della disciplina prevista dalla legge regionale, che ha sostanzialmente superato quanto disposto dalla deliberazione di giunta.
Sarebbe un necessario intervento chiarificatore destinato a superare dubbi e incertezze sul regime transitorio e anche finalizzato a sensibilizzare i Comuni sia in ordine all'obbligo di provvedere, entro il 15 novembre, all'adeguamento dei rispettivi regolamenti edilizi ai contenuti del RET, sia sull'opportunità, espressamente prevista dalla legge regionale, di coordinare gli strumenti urbanistici attualmente vigenti con il nuovo quadro regolamentare e con gli aggiornati parametri urbanistici ed edilizi. La legge, infatti, prevede che i Comuni possano procedere ad adeguare alle nuove Definizioni Uniformi anche le norme tecniche di attuazione dei rispettivi strumenti urbanistici senza che questo costituisca variante, a condizione che restino immutate le previsioni dimensionali dei piani. In altri termini ai Comuni basterà recepire le nuove definizioni con una deliberazione di Consiglio e non invece attraverso la procedura più complessa prevista per le varianti urbanistiche.
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