Lo Statuto dei Lavoratori oggi compie 40 anni

Ventricelli: "La Sinistra deve conoscere ed interpretare i cambiamenti della società e del lavoro". A Bari in Piazza De Nicola si ricorda l'evento

giovedì 20 maggio 2010 10.44
Con la denominazione Statuto dei Lavoratori, ci si riferisce alla legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", che è una delle norme principali del diritto del lavoro italiano.

Sinistra Ecologia Libertà sarà presente, oggi, a Bari, davanti al Tribunale in Piazza De Nicola insieme a tutti i manifestanti per onorare e ricordare il 40° anniversario dello Statuto dei Lavoratori.

"Oggi più che mai - spiega il consigliere regionale e vicecapogruppo di SEL - quel documento, che con tanta fatica fu approvato dai sindacati e dai lavoratori uniti, assume un ruolo determinante che noi abbiamo il compito di ricordare, anzi quasi ostentare, soprattutto davanti alle nuove generazioni sfiduciate. Oggi che invece il mercato del lavoro sfrutta la solititudine dell'individuo per ricattarlo lavorativamente, per renderlo precario a vita e di vita. Oggi dobbiamo ricordare che la conquista di tutti i diritti compresi nello Statuto è stata invece il lavoro e la forza dell'unione di tutti i soggetti protagonisti in campo in quegli anni".

Credo che - continua Ventricelli - una nuova tutela del lavoro sia uno dei punti fondamentali sul quale deve riflettere e basarsi una forza politica di sinistra come quella che io rappresento partendo dall'esempio che ci dà la nostra storia, anche grazie a questi momenti di condivisione, per interpretare i cambiamenti che oggi il lavoro e i lavoratori vivono, ai quali è nostro dovere dare risposte politiche e istituzionali".

Il testo dello Statuto dei Lavoratori contiene norme relative a numerose previsioni specifiche, su alcune delle quali si sofferma in modo dettagliato. Si divide in un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, in due titoli dedicati alla libertà ed all'attività sindacali, in un titolo sul collocamento ed in uno sulle disposizioni transitorie.

Lo Statuto sancisce, in primo luogo, la libertà di opinione del lavoratore (art. 1), che non può quindi essere oggetto di trattamento differenziato in dipendenza da sue opinioni politiche o religiose e che, per un successivo verso, non può essere indagato per queste nemmeno in fase di selezione per l'assunzione. Questi passi trovano una loro spiegazione di migliore evidenza segnalando che, nel dopoguerra, si verificarono numerosi casi di licenziamento di operai che conducevano attività politica o che, anche indirettamente, si rivelavano militanti di forze politiche o sindacali non gradite alle aziende.

L'attività lavorativa, l'apporto operativo del lavoratore, è poi svincolata da alcune forme di controllo che la norma giudica improprie e che portano lo Statuto a formulare specifici divieti quali, ad esempio:

1. divieto, per il datore di lavoro, di assegnare del personale di vigilanza al controllo dell'attività lavorativa dei lavoratori (secondo l'art. 3 tale personale di vigilanza può esercitare esclusivamente la vigilanza sul patrimonio aziendale);
2. divieto d'uso di impianti audiovisivi (art. 4) e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.