Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

Divieti, prescrizioni e obblighi. L'obbligo per tutti i cittadini di chiamare i numeri di emergenza

martedì 17 maggio 2011 11.24
Si comunica, con l'Ordinanza n. 46 del 10 maggio 2011, la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2011, ai sensi della Legge n. 353 del 21/11/2000 e della Legge Regionale n. 18 del 30111/2000, la manutenzione aree incolte e/o abbandonate del centro abitato e bruciature delle stoppie sull'intero territorio comunale. È stabilito dal 15 giugno al 15 settembre 2011 il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale.

Come si legge nel documento, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola, "a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva"sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. E' fatto divieto assoluto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale, su tutti i terreni del territorio comunale, prima del l° settembre 2011. Per i terreni ricadenti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia è tàtto divieto assoluto di bruciature delle stoppie, salvo diverse disposizioni da parte dell'Ente".

Si ordina, altresì, "ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi o diversamente coltivati, di realizzare, comunque, una fascia protettiva della larghezza di quindici metri lungo il confine con tutte le aree adiacenti, indipendentemente dal tipo di coltura in atto. Ai proprietari e conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incolti e/o abbandonati, ricadenti all'interno del centro abitato, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicienti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi. Tali interventi, dovranno comunque essere effettuati periodicamente, in modo da garantire la completa pulizia e manutenzione dei luoghi."

Sono previste sanzioni ai trasgressori dei divieti, prescrizioni e/o obblighi menzionati nella Ordinanza. L'obbligo per tutti i cittadini di chiamare i numeri di emergenza in caso di avvistamento di incedio.

In allegato copia dell'Ordinanza.
OrdinanzaDocumento PDF