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Modifiche alla disciplina impositiva dei redditi di natura finanziaria.

Legge n. 148/2011

Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, contenente misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, convertito in Legge n. 148/2011, ha modificato il regime di tassazione dei redditi di capitale (interessi e dividendi) e dei redditi diversi si natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze su titoli, valute. etc.).

In particolare:

A) la menzionata disposizione modifica il livello delle aliquote di tassazione dei dividendi percepiti dal 1 gennaio 2012, da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, come segue:

A1) dividendi percepiti su partecipazioni azionarie non qualificate: 20%. Per i dividendi percepiti fino al 31 dicembre 2011 era prevista l'aliquota del 12,50 per cento per i risparmiatori italiani e quella del 27 per cento per i risparmiatori non residenti. I dividendi delle azioni di risparmio erano tassati con l'aliquota del 12,50 per cento a prescindere dall'ammontare della partecipazione detenuta.

A2) Resta invariato il regime previsto per la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate.

B) la menzionata disposizione modifica il livello delle aliquote di tassazione degli interessi su titoli obbligazionari maturati dal 1 gennaio 2012, da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, come segue:

B1) interessi percepiti su titoli di Stato italiani ed equiparati (BEI, BERS, etc.) e su titoli di stato esteri emessi da Paesi inclusi nella c.d. "white list"): 12,50% (invariata);
B2) interessi percepiti su titoli obbligazionari italiani emessi da società quotate con scadenza >18 mesi: 20% (in precedenza: 12,50%);
B3) interessi percepiti su titoli obbligazionari italiani emessi da società quotate con scadenza <18 mesi: 20% (in precedenza: 27 %).

C) la menzionata disposizione riduce, sempre dal 1 gennaio 2012, dal 27 al 20 per cento l'aliquota di imposizione sugli interessi dei conti correnti e certificati di deposito delle banche.

D) la menzionata disposizione modifica altresì il livello dell'aliquota di tassazione delle plusvalenze (capital gain) realizzate dal 1 gennaio 2012, che passa dal 12,50% al 20%, ad esclusione delle plusvalenze derivanti:

- da partecipazioni qualificate, per le quali si applica una tassazione progressiva;
- da operatività in titoli di stato italiani ed equiparati e titoli di stato esteri emessi da paesi della c.d. "white list", per i quali rimane invariata l'aliquota del 12,50%.

Il medesimo Decreto prevede una norma di carattere opzionale volta a consentire, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria e dei redditi di capitale derivanti dagli OICR, l'affrancamento dei valori degli strumenti e delle attività finanziarie posseduti al 31 dicembre 2011, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi maturati fino alla medesima data.

In particolare, si prevede che, ove il contribuente ricorra alla disciplina dell'affrancamento, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in luogo del costo di acquisto possa essere assunto il valore degli strumenti alla data del 31 dicembre 2011.

L'opzione per l'affrancamento deve essere esercitata entro il 31 marzo 2012 ed ha effetto esclusivamente in relazione ai titoli presenti in deposito sia alla data del 31 dicembre 2011 sia alla data di esercizio dell'opzione (che, quindi, non risulta esperibile in relazione ai titoli fino ad allora ceduti).

Per coloro che abbiano aderito al regime fiscale del c.d. "risparmio amministrato", l'opzione si può esercitare con apposita comunicazione da presentare per iscritto al proprio Intermediario Finanziario.

In virtù della nuova aliquota di tassazione, con decorrenza 1 gennaio 2012 sarà possibile compensare il 62,5% delle minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011.

Alla luce di quanto sopra esposto, in presenza di strumenti finanziari in plusvalenza che cambiano aliquota di tassazione, andrebbe valutata l'opportunità di realizzare entro il 31 dicembre 2011 con tassazione al 12,50% anziché dal 1 gennaio 2012 dove tutto il maturato sarà tassato al 20%



Donato Lovero - Promotore Finanziario - €uropean Financial Adviser - CTU al Tribunale di Bari
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