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Nuova imposta di bollo per conti correnti, libretti di deposito e depositi titoli.
Il Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha modificato il regime dell'imposta di bollo
Il Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 ha modificato il regime dell'imposta di bollo prevista per i conti correnti e i libretti di deposito bancari e postali e per i depositi titoli.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli estratti di conto corrente inviati ai clienti sono assoggettati all'imposta di bollo annuale di 34,20 euro se il cliente è persona fisica o 100 euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica. Se il cliente è persona fisica l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti di deposito, finora esenti, è complessivamente non superiore a 5.000 euro.
L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione.
Per quanto riguarda i dossier titoli, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo è dovuta sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, a esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
Diventano rilevanti ai fini dell'imposta in esame tutti gli strumenti finanziari (i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni, i certificati di deposito, i derivati e le quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, etc.) e, più in generale, i prodotti finanziari, comprese le polizze di «capitalizzazione» e quelle con contenuto finanziario (unit linked e index linked), i buoni postali fruttiferi (se con valore di rimborso superiore a 5.000) ed i pronti contro termine.
Pertanto i dossier titoli sono assoggettati a imposta di bollo nella misura dello 0,1% annuo sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. L'aliquota è elevata allo 0,15% a partire dal 2013.
In ogni caso, l'imposta è dovuta nella misura minima pari a 34,20 euro e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di 1.200 euro.
Anche per i dossier titoli, la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione.
Se la comunicazione relativa ai titoli in deposito viene inviata al cliente periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo deve essere applicata rapportandola al periodo oggetto di rendiconto (ad esempio, per l'anno 2012, nei casi di invio con periodicità semestrale o trimestrale, l'aliquota di fatto applicabile sarà rispettivamente dello 0,05% e dello 0,025%, con i limiti, minimo e massimo, prima citati).
Donato Lovero - €uropean Financial Adviser - CTU al Tribunale di Bari
I dati esposti in questo documento non costituiscono né un'offerta né una consulenza in materia di investimento. Essi hanno unicamente scopo informativo. L'autore non si assume alcuna responsabilità in quanto all'esattezza ed alla completezza dei dati. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento riflettono il punto di vista dell'autore della rubrica e possono variare senza previo avviso ai destinatari del presente documento. Si invitano gli investitori a richiedere il parere dei propri consulenti professionisti circa l'adeguatezza delle decisioni d'investimento.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli estratti di conto corrente inviati ai clienti sono assoggettati all'imposta di bollo annuale di 34,20 euro se il cliente è persona fisica o 100 euro se il cliente è un soggetto diverso da persona fisica. Se il cliente è persona fisica l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti di deposito, finora esenti, è complessivamente non superiore a 5.000 euro.
L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione.
Per quanto riguarda i dossier titoli, a decorrere dal 1° gennaio 2012 l'imposta di bollo è dovuta sulle comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, a esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari.
Diventano rilevanti ai fini dell'imposta in esame tutti gli strumenti finanziari (i titoli di Stato, le azioni, le obbligazioni, i certificati di deposito, i derivati e le quote di fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare, etc.) e, più in generale, i prodotti finanziari, comprese le polizze di «capitalizzazione» e quelle con contenuto finanziario (unit linked e index linked), i buoni postali fruttiferi (se con valore di rimborso superiore a 5.000) ed i pronti contro termine.
Pertanto i dossier titoli sono assoggettati a imposta di bollo nella misura dello 0,1% annuo sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso. L'aliquota è elevata allo 0,15% a partire dal 2013.
In ogni caso, l'imposta è dovuta nella misura minima pari a 34,20 euro e, limitatamente all'anno 2012, nella misura massima di 1.200 euro.
Anche per i dossier titoli, la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussista un obbligo di invio o di redazione.
Se la comunicazione relativa ai titoli in deposito viene inviata al cliente periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo deve essere applicata rapportandola al periodo oggetto di rendiconto (ad esempio, per l'anno 2012, nei casi di invio con periodicità semestrale o trimestrale, l'aliquota di fatto applicabile sarà rispettivamente dello 0,05% e dello 0,025%, con i limiti, minimo e massimo, prima citati).
Donato Lovero - €uropean Financial Adviser - CTU al Tribunale di Bari
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Martedì 22 Maggio 2012 

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